Cascading antieffrazione. Monticelli, CSI: “Si può fare”

Cascading antieffrazione. Si può o non si può fare? L’intervento (vedi news) di Roberto Porta dell’Istituto Giordano in risposta al quesito posto da Innocenzo Guidotti di Coserplast ha suscitato molto rumore  nel settore serramenti e qualche commento. Primo a farsi vivo (altri seguiranno nelle prossime ore) è Paolo Monticelli, responsabile Direttive europee dell’ente di certificazione CSI spa che così scrive:


Paolo Monticelli, CSI

Paolo Monticelli

Dal mio punto di vista la domanda di Innocenzo Guidotti e la conseguente risposta di Roberto Porta non inquadrano correttamente la problematica.

L’allegato ZA di una norma non deve prevedere la possibilità di applicare il cascading!

Il cascading è previsto dall’art. 36 Par. 1 comma c) del CPR che illustra le procedure semplificate che possono essere adottate per dichiarare una prestazione.

L’antieffrazione non è un prestazione inclusa nell’allegato ZA e pertanto non è una prestazione da dichiarare nell’ambito del CPR, quindi ovviamente l’art. 36 non si applica a questo caso.


Per dar modo ai lettori di farsi un’idea riprendiamo qui sotto il primo paragrafo dell’articolo 36 del Regolamento . 305/2011.

L’immagine di copertina è tratta da documentazione di Roto

Dal Regolamento n. 305/2011 alias CPR (corsivo nostro)

CAPO VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 36

Uso della documentazione tecnica appropriata

1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:

a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;

b) il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l’autorizzazione di quest’ultimo, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure

c) il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l’autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

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