Coronavirus. Decreto DPCM chiude attività non essenziali

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che chiude ottanta attività giudicate non essenziali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo (vedi allegato). Porta il titolo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

L’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale alla lettera a) sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Le attività professionali non sono sospese. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Alla lettera b) si fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Un’eccezione è rappresentata dalle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le sospensioni sono state estese fino al 3 aprile.

Per quando riguarda l’industria delle costruzioni è da segnalare che rimangono aperti:
-gli studi di ingegneria e di architettura;
-le attività di ingegneria civile (Ateco 42):
-le installazioni di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazioni (Ateco 43.2).

Quest’ultima categoria comprende diverse voci tra cui installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli e di cancelli automatici (vedi news).

Per i codici Ateco vedi anche la pagina di Infocamere.

The post Coronavirus. Decreto DPCM chiude attività non essenziali appeared first on Guidafinestra.

Più comfort con finestre dotate di Swisspacer Air

Swisspacer Air, il dispositivo di equalizzazione delle pressioni delle vetrate isolanti, amplia le possibilità applicative delle finestre che potranno offrire d’ora in poi più isolamento termico, più isolamento acustico e maggiore protezione solare. Le nuove applicazioni verranno presentate alla fiera fensterbau frontale di Norimberga da Swisspacer, società del Gruppo Saint-Gobain, allo stand 214 del padiglione 7A.

Come noto, il dispositivo Swisspacer Air (vedi news) serve a compensare la pressione quando differenze di temperatura o dislivelli di altezza tra il luogo di produzione dei vetri e quello dell’installazione provocano sbalzi di pressione all’interno del vetrocamera delle finestre. Per di più esso permette di realizzare vetri isolanti dal forte spessore senza, avverte l’azienda, correre il rischio di causare danni derivanti da sollecitazioni climatiche.

La collaborazione con professionisti del settore si è concentrata sulle possibilità che offre il sistema per finestre in pvc che sono in grado di accogliere vetri fino a uno spessore di 60mm. Così presso il laboratori si è visto che una  grande porta dotata di un quadruplo vetro isolante equalizzato con veneziana integrata è stata testata con successo alle prove di tenuta all’acqua e di resistenza al vento e agli sbalzi climatici. I test sono proseguiti presso ift-Rosenheim dove è stato verificato e valutato il potere insonorizzante di diversi vetri tripli e quadrupli equalizzati. La tabella qui sotto riportata riporta i risultati di questi test che mostrano il valore aggiunto del dispositivo Swisspacer Air al miglioramento dell’isolamento acustico.

Inoltre, vetrate di largo spessore dotate dell’equalizzatore di pressione possono avvalersi di lastre più sottili a parità di prestazioni di isolamento termico e acustico. Il che significa minor peso delle vetrazioni e minori sollecitazioni su cerniere e telai. In alcuni casi, così segnala il produttore, si può rinunciare all’utilizzo delle costose pellicole fonoassorbenti dei vetri laminati.

Le vetrate dalle ampie intercapedini possono accogliere anche dei sistemi oscuranti di dimensione adeguata. Secondo Michael Koch. “Con Swisspacer Air i sistemi oscuranti possono essere installati in modo facile e sicuro nell’intercapedine tra le lastre. Con il suo funzionamento, Swisspacer Air garantisce, anche in caso di forti sollecitazioni climatiche, che non insorgano rigonfiamenti delle lastre verso l’interno o l’esterno, i quali comprometterebbero la libertà di movimento delle veneziane integrate. Il grande vantaggio: le soluzioni con vetrocamera triple o quadruple e sistema oscurante interno non solo sono possibili, ma soddisfano anche requisiti di isolamento acustico e termico molto elevati. Insomma, una soluzione con caratteristiche di prestazione simili a quelle di una doppia finestra”.

The post Più comfort con finestre dotate di Swisspacer Air appeared first on Guidafinestra.

Approvata la Legge di Bilancio 2020. Le novità

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 è stato approvato questa mattina all’alba dalla Camera dopo una lunga maratona notturna. È l’approvazione definitiva, dopo quella del Senato di settimana scorsa, con 312 voti favorevoli, 153 contrari e 2 astenuti. Di nuovo il provvedimento è passato con una maggioranza molto ampia. Ora il documento viaggia verso la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per diventare Legge di Bilancio 2020 a tutti gli effetti.

Il testo approvato dal Senato che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, è stato convalidato dalla Camera dei deputati. Quindi, niente sorprese dell’ultima ora se vogliamo, ma certamente la legge di Bilancio 2020 contiene alcune importanti misure che riguardano tutti noi cittadini e in particolare il mondo dell’edilizia e della serramentistica.

In cima al provvedimento metteremmo il mancato aumento dell’Iva scongiurando la relativa clausola di salvaguardia. Se fosse passato avrebbe avuto un pesante effetto depressivo sui consumi.

Per l’edilizia è da evidenziare la proroga fino al 31 dicembre 2020 di ecobonus, bonus casa e sisma bonus e l’introduzione del nuovissimo bonus facciate, tutto da studiare in maniera approfondita, che speriamo non diventi un premio al 90% per chi vuole solo dipingere le facciate dimenticando gli interventi di riqualificazione energetica.

Tra i bonus via libera anche alla proroga del bonus verde limitato al 36% di detrazione fiscale e a un importo massimo di 5 000 euro. Lo citiamo perché ‘miracolosamente’ sui relativi bonifici non si applica la micidiale ritenuta d’acconto dell’8% prevista invece per ecobonus e bonus casa e che tanto deprime la liquidità degli operatori dell’edilizia. Solo per i lavori condominiali si applica la ritenuta del 4%. Evidenziamo questa singolarità dell’assenza di ritenuta dell’8% perché essa dovrebbe indurci tutti a una maggiore pressione sull’esecutivo per almeno ridurre l’aliquota dall’8% a un più ragionevole 4%.

Infine, ma non meno importante, non possiamo dimenticare la rimodulazione dello sconto in fattura da cessione del credito dell’ecobonus ex articolo 10 del Decreto Crescita ora confinato “unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello” ex DM 26 giugno 2015 “per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro”. Viene posto così rimedio a una grave distorsione del mercato che avrebbe danneggiato enormemente i piccoli e medi operatori favorendo solo le multiutility e i grandi operatori.

Buone Feste.

The post Approvata la Legge di Bilancio 2020. Le novità appeared first on Guidafinestra.

Stop sconto in fattura Ecobonus dalla Commissione BIlancio del Senato

Abrogato lo sconto in fattura ecobonus e sismabonus introdotto dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Lo stop alla misura così distorsiva del mercato e così penalizzante per le piccole e medie aziende dell’edilizia e della serramentistica in particolare è stato deciso ieri sera dalla Commissione Bilancio del Senato. Chiaramento lo stop non significa abrogazione immediata che sarà effettiva solo al momento della pubblicazione della Legge di Bilancio 2020.

L’abrogazione dello sconto in fattura ecobonus e sismabonus è disposta dall’emendamento

Sen. Roberta Toffanin

19.0.48 (testo 2)
Toffanin, Floris, Gallone, Lonardo, Testor, Pichetto Fratin
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 99, comma 2.

Prima firmataria dell’emendamento è la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin che già si era spesa in precedenza (vedi news) a favore dell’abrogazione dell’articolo 10 e dello sconto in fattura ecobonus e sismabonus, intervenendo anche in manifestazione di settore come quella organizzata da Anfit e Finco ai primi di settembre(vedi news).

L’emendamento della sen. Toffanin è stato riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato a riprova del largo fronte politico esociale che si era erto conto l’articolo 10 e lo sconto in fattura ecobonus e sismabonus.

In un primo commento Confartigianato parla di “Una grande vittoria per la battaglia che Confartigianato conduce da mesi chiedendo l’eliminazione di una misura che provoca gravi effetti distorsivi della concorrenza e penalizzanti per le piccole imprese”.

The post Stop sconto in fattura Ecobonus dalla Commissione BIlancio del Senato appeared first on Guidafinestra.

Porte interne. Finalmente UNI EN 14351_2 in italiano

Finalmente UNI EN 14351_2 nella lingua di Dante. A un anno di distanza dall’apparizione della EN 14351_2 in lingua inglese, ora i lettori della penisola potranno apprezzare nel loro idioma, al non modico prezzo di 72 € salvo sconti nello store di UNI, la norma europea di prodotto che sovrintende il campo merceologico delle “finestre e porte interne pedonali”.

Nel sommario della norma si afferma che essa identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali, fatto salve le caratteristiche di resistenza e controllo del fumo, applicabili a finestre e porte interne pedonali. Le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per porte pedonali e finestre apribili sono trattate nella EN 16034.
La norma EN 14351_2 si applica a finestre e porte destinate internamente alle costruzioni.

Norma europea sì ma non armonizzata (quindi niente Marcatura CE e DoP) a causa di una contestata decisione della Commissione europea che oramai non approva più una norma terrorizzata come essa è (vedi news) dalla Corte di Giustizia europea la quale  ha sentenziato più volte che le norme armonizzate sono parte integrante del diritto europeo, cioè sono leggi de facto. E quindi le norme devono essere esaustive in ogni loro parte e debbono rispettare pienamente il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 105/2011.

A oggi la EN 14351_2 è in buona compagnia perché sono oramai quasi 400 le norme del settore costruzioni (e non più 280 come scrivevamo qualche giorno fa) bloccate dalla Commissione. Si tratta di norme ‘nuove’ come per l’appunto la norma sulle porte interne oppure di revisioni di norme già armonizzate come ad esempio quella sulle facciate continue, la EN 13830, che non vedrà mai la luce nella nuova versione, così minacciano da Bruxelles.

Va ben detto che della bocciatura della EN 14351_2 i normatori non portano colpa perché le responsabilità le portano la Commissione e la Direzione del CEN. I normatori non sono dei giuristi e stava ad altri dare loro le indicazioni legali che non sono mai pervenute né dalla Commissione né dalla Direzione del CEN.

Comunque sia la EN 14351-2 è un ottimo punto di riferimento là dove c’era il nulla. Benché non armonizzata potrà essere comunque liberamente richiamata nei contratti privati e pubblici e magari da leggi dello Stato. E anche se essa non prevede marcatura CE e DoP il committente potrà sempre richiedere le prestazioni che desidera.

Immagine: Doc. FerreroLegno

The post Porte interne. Finalmente UNI EN 14351_2 in italiano appeared first on Guidafinestra.

Cascading antieffrazione. Monticelli, CSI: “Si può fare”

Cascading antieffrazione. Si può o non si può fare? L’intervento (vedi news) di Roberto Porta dell’Istituto Giordano in risposta al quesito posto da Innocenzo Guidotti di Coserplast ha suscitato molto rumore  nel settore serramenti e qualche commento. Primo a farsi vivo (altri seguiranno nelle prossime ore) è Paolo Monticelli, responsabile Direttive europee dell’ente di certificazione CSI spa che così scrive:


Paolo Monticelli, CSI

Paolo Monticelli

Dal mio punto di vista la domanda di Innocenzo Guidotti e la conseguente risposta di Roberto Porta non inquadrano correttamente la problematica.

L’allegato ZA di una norma non deve prevedere la possibilità di applicare il cascading!

Il cascading è previsto dall’art. 36 Par. 1 comma c) del CPR che illustra le procedure semplificate che possono essere adottate per dichiarare una prestazione.

L’antieffrazione non è un prestazione inclusa nell’allegato ZA e pertanto non è una prestazione da dichiarare nell’ambito del CPR, quindi ovviamente l’art. 36 non si applica a questo caso.


Per dar modo ai lettori di farsi un’idea riprendiamo qui sotto il primo paragrafo dell’articolo 36 del Regolamento . 305/2011.

L’immagine di copertina è tratta da documentazione di Roto

Dal Regolamento n. 305/2011 alias CPR (corsivo nostro)

CAPO VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 36

Uso della documentazione tecnica appropriata

1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:

a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;

b) il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l’autorizzazione di quest’ultimo, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure

c) il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l’autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

The post Cascading antieffrazione. Monticelli, CSI: “Si può fare” appeared first on Guidafinestra.